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Fase due: cosa è necessario sapere?

Fase due: Cosa è necessario sapere?

Il decreto del 26/04/2020 che entra in vigore il 4 maggio prevede misure che si applicheranno su tutto il territorio nazionale; si continueranno ad applicare le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Tra le attività artigiane che potranno riaprire il 4 maggio si evidenziano:

– l’intero comparto delle costruzioni (codici da 41 a 43);

– l’intero comparto del tessile (codice 13) e della confezione di articoli di abbigliamento (codice 14) e della fabbricazione di articoli in pelle (codice 15), prima limitati ad alcuni specifici settori;

– la fabbricazione di “altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (codice 23), che interessa l’attività di ceramisti, vetrai e marmisti;

– le attività della meccanica (attraverso la riapertura completa dei codici 17, 20, da 22 a 30, 32);

– la fabbricazione di mobili (codice 31);

– l’attività di produzione degli orafi (codice 32);

– le imprese del verde, prima limitate alla sola attività di “cura e manutenzione”, per le quali decade il divieto delle attività di “realizzazione” (codice 81.3);

– l’intero settore della “riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa” (codice 95) all’interno del quale operano tappezzieri, calzolai, antennisti e riparatori di elettrodomestici;

– le attività di “pubblicità e ricerche di mercato” (codice 73) e i servizi di fotocopiatura (codice 82) che coinvolgono i grafici;

– le attività di estrazione (codici 07 e 08), il commercio all’ingrosso (codici 45 e 46) e le attività immobiliari (codice 68).

Inoltre, nella serata di sabato 2 maggio sono state pubblicate alcune FAQ sul sito della Presidenza del Consiglio tra le quali quella che recepisce le sollecitazioni di Confartigianato dando il via libera alle attività di restauro a partire dal 4 maggio.

Tra le attività artigiane che avranno minori restrizioni a partire dal 4 maggio si evidenziano:

– le attività artigiane del settore alimentazione, tra cui: gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, friggitorie e pizzerie a taglio (ricomprese nel codice Ateco 56). Queste imprese potranno riprendere la vendita da asporto, sinora preclusa. Rimangono, invece, fermi il divieto di consumo sul posto, il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali e l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Rimane, ovviamente, consentita la vendita con consegna a domicilio.

Viene, infine, soppressa la disposizione (contenuta nell’art. 3, commi 3 e 6, del DPCM 10 aprile) che consentiva di proseguire l’attività, previa comunicazione al Prefetto, nei casi di imprese funzionali a determinate filiere o che avessero impianti a ciclo produttivo continuo.

Permangono le sospensioni delle attività commerciali al dettaglio già previste dal DPCM 10 aprile. Unica riapertura consentita è quella del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti, che era stata oggetto di notevoli dubbi interpretativi a causa della scarsa chiarezza del decreto citato.

Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull’evolversi della fase di riapertura delle attività. Negli ultimi giorni alcune Regioni stanno ipotizzando riaperture per specifici settori così come il Governo sta valutando, a partire dal 18 maggio, la possibilità di prevedere riaperture differenziate nei diversi territori.

Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 6) nonché allo specifico Protocollo per i cantieri (Allegato 7) e a quello per il trasporto e la logistica (Allegato 8). La mancata attuazione dei protocolli che non assicura adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza.

Vi segnaliamo due quesiti ricorrenti che riguardano le imprese della ristorazione (bar, pasticcerie, friggitorie ecc…) e le imprese del settore costruzioni.

 

COME E’ NECESSARIO ORGANIZZARSI PER L’ASPORTO?

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano la consumazione sul posto o preparazioni da portar via (quali ad esempio: rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio) restano sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.

Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell’esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso dell’esercizio, o altrimenti contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza (Fonte: FAQ Governo – 2 maggio 2020).

Alcune Regioni hanno adottato protocolli specifici per le attività di ristorazione che effettuano asporto imponendo in aggiunta alle disposizioni nazionali, la necessità di una prenotazione obbligatoria preventiva alla vendita. Nella nostra regione vigono le disposizioni nazionali che impongono oltre alla necessità di dotarsi di DPI, l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Evidentemente per consentire il rispetto di queste prescrizioni, qualora per erogare il servizio d’asporto di preparazioni che richiedano tempi incompatibili con il divieto di sostare fuori dai locali, è consigliabile utilizzare il meccanismo della preventiva ordinazione telefonica od on-line.

 

CON UN PULMINO DA 9 POSTI SI PUÒ ANDARE A LAVORARE IN CANTIERE?

Il Protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, contenuto nell’Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020, impone alcune limitazioni agli spostamenti verso i cantieri, pur senza indicare il numero massimo di persone che possono essere trasportate sui veicoli.

Secondo quanto contenuto nel Protocollo, è essenziale “evitare aggregazioni sociali” anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa.

A tal fine vengono incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro “con adeguato distanziamento fra i viaggiatori” e “favorendo l’uso del mezzo privato o di navette”.

Nel caso di servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, quest’ultimo deve garantire la sicurezza dei lavoratori durante lo spostamento, anche facendo ricorso a diverse misure, quali:

– impiegare un numero maggiore di mezzi;

– prevedere ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati;

– riconoscere aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio.

In ogni caso, occorre assicurare la pulizia dei mezzi con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

Si riportano, infine, le indicazioni del Protocollo per il settore del trasporto e della logistica – settore del “trasporto non di linea” – che possono rappresentare un utile parametro per garantire il distanziamento dei lavoratori durante lo spostamento verso il cantiere (Allegato 8 del DPCM citato):

– risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente;

– sui sedili posteriori , al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il piu’ possibile, piu’ di due passeggeri.

– il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

 

 

Per Info

Tel. 0831/840607   3939008748   3939008749

[email protected]

 

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