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Falsi attestati di formazione: a risponderne è il datore di lavoro

falsi attestati

Quali sono le conseguenze giuridiche legate alla non veridicità degli attestati sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?

La Cassazione penale si è espressa in merito, indicando quali sono le ripercussioni giuridiche in capo ai soggetti responsabili.

Il fatto

Il fatto si è svolto a Genova dove, a seguito ad una manovra di sollevamento per mezzo di una Gru su autocarro, un lavoratore di un’impresa di costruzioni ha infortunato un collega.

Durante i primi accertamenti da parte delle autorità competenti, alla richiesta di documentazione relativa al lavoratore che movimentava il carico, il datore di lavoro ha fornito un attestato per la formazione recante una data antecedente alla data di assunzione dell’infortunato. Ma non solo: la successiva verifica ha permesso di constatare come il progressivo dell’attestato fosse in realtà riferito a un altro lavoratore e a un altro corso, rendendo palese la manomissione fraudolenta del documento.

Sulla base di ciò, la Cassazione, per via della sentenza numero 16715 del 17 aprile 2019  ha confermato la deliberazione del Giudice relativamente alla responsabilità penale del datore di lavoro non avendo garantito al lavoratore addetto alla movimentazione della gru “una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che potevano esser causati ad altre persone”.

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