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Rischio radon, ecco gli obblighi per i locali aperti al pubblico

rischio radon 3

Nella Regione Puglia, la tutela dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti dal gas radioattivo di origine naturale denominato Radon è disciplinata oltre che dalla normativa nazionale, con il D.Lgs 230/95 e successive modifiche e integrazioni, anche dalla recente Legge Regionale n. 30 del 03/11/2016 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato”, modificata dalla Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017), che ha come campi di applicazione gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, gli edifici non destinati all’istruzione e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali.

Rischio radon, gli obblighi previsti

–       Per gli ambienti destinati ad attività, ai committenti è fatto obbligo di avviare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dalla Legge (11/08/2017), una misurazione annuale (su base semestrale) del livello di concentrazione di attività del gas radon ed a trasmettere gli esiti al Comune interessato e ad Arpa Puglia.

–       In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Comune provvede ad intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore ai 30 giorni. L’eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità e, conseguentemente, la chiusura dell’edificio.

Rischio radon, i limiti fissati e le misurazioni

Qualora gli esiti di concentrazioni dovessero risultare superiori ai limiti fissati, l’immobile dovrà essere sottoposto a risanamento e le opere non potranno superare i 12 mesi.

Il livello limite di riferimento per la concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

Posizionamento dei dosimetri:

Gli ambienti, per quanto riguarda il numero di punti dove collocare i dosimetri possono essere per semplicità classificati sulla base delle loro dimensioni in due categorie principali:

1)      Locali separati di piccole dimensioni (inferiori a 50 m2): è sufficiente un dosimetro in ciascun locale;

2)      Locali di medie e grandi dimensioni: un dosimetro ogni 100 m2 di superficie

I dosimetri impegnati per effettuare le misure di radon dovranno essere posizionati:

–       Ad una altezza compresa fra circa 1 e 3 metri;

–       In un’area lontana da fonti di calore (stufe, termosifoni, caloriferi climatizzatori) e di ricambio d’aria (finestre e porte)

–       non andranno posizionati all’interno di armadi e contenitori chiusi.

Durante tutto il periodo di misura nelle stanze dovranno essere mantenute le “normali” condizioni di uso (inclusa la ventilazione).

Rischio randon, i locali che devono effettuare le misurazioni e le esenzioni

In linea di massima le misure non dovranno essere condotte in locali che non siano occupati con continuità dai lavoratori (10 ore al mese), come per esempio i locali di servizio, gli spogliatoi, gli ambienti di passaggio (come i corridoi), i magazzini.

Gli esercenti di attività con locali aperti al pubblico eseguono le misure, esclusivamente nei locali interrati, seminterrati e a piano terra, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete,

Sono esenti dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra (aperti al pubblico) con superficie non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione”.

Rischio di radon, cos’è il Rapporto di prova che viene rilasciato

Al termine delle rilevazioni e delle successive analisi per la determinazione della concentrazione del Radon, l’Organismo di misura rilascia un Rapporto di prova, contenente i risultati delle misure, al Committente.

Nel rapporto di prova devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

–       Intestazione dell’organismo che rilascia il documento.

–       Identificazione del documento (per esempio un numero o codice progressivo) Dati anagrafici del committente.

–       Tecnica di misura utilizzata

–       Periodo di esposizione per ogni rivelatore esposto (sotto la responsabilità del committente)

–       Risultato della concentrazione di radon media annua associato al luogo della misura

–       Incertezza associata a tutti i risultati delle misure.

–       Firma della persona che ha effettuato le misure e di chi autorizza il rilascio del risultato.

–       Eventuali note relative ai risultati

Il committente deve trasmettere agli enti preposti, Comune e ARPA Puglia, una RELAZIONE TECNICA contenente i seguenti dati, entro i termini previsti:

–       Nome e indirizzo del richiedente (luogo di misura).

–       Latitudine e Longitudine del luogo di misura, sistema WGS84.

–       Piano del locale.

–       Utilizzo del locale.

–       Planimetria con indicata la posizione dello strumento di misura.

–       Tipo di rivelatore.

–       Periodo di misura (data inizio e fine misura).

–       Le condizioni di misura.

–       La concentrazione di radon misurata con l’incertezza associata.

–       Rapporto di prova rilasciato dall’organismo di misura.

–       Firma dell’esercente.

 

La convenzione tra Impresa Sicura con tecnici specializzati, scadenze e durata misurazioni

Impresa Sicura ha stipulato una convenzione con tecnici specializzati in materia affinché, entro il 07 novembre 2017, tutte le Aziende obbligate ad avviare le misurazioni possano adempiere alla normativa, pena la perdita dell’agibilità dell’edificio.

N.B.: la durata della misura si compone da due semestri: dopo i primi 6 mesi i dosimetri verranno ritirati per le analisi e sostituiti con altri dosimetri per i restanti 6 mesi.

I dosimetri ritirati saranno analizzati; farà seguito l’elaborazione della relazione tecnica con il conseguente invio della documentazione al Comune e all’Arpa Puglia da parte del Committente.

Si resta inoltre a disposizione nel caso di gestione di valori elevati di concentrazione di Radon, per poter mettere in atto le procedure di risanamento.

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