Con la legge 215/2021 del 20 Dicembre 2021 n. 301, è stato modificato e convertito in legge il Decreto Legislativo 146/2021.
Il provvedimento apporta nuove misure in materia economica, fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, che modifica il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08).

 

Cosa troverai in questo articolo:

  1. Quali cambiamenti sono stati apportati?
  2. Quando avviene la SOSPENSIONE dell’attività lavorativa?
  3. Individuazione OBBLIGATORIA del preposto
  4. Formazione del datore di lavoro
  5. CHECK UP aziendale GRATUITO e agevolazioni CONFARTIGIANATO
sicurezza

Quali cambiamenti sono stati apportati?

Le modifiche prodotte creano un regime sanzionatorio più stringente e introducono nuovi aspetti, come:

  • Attribuzione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dei compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL);
  • Rielaborazione della disciplina di Sospensione dell’attività lavorativa (totale o parziale) da parte degli organi di vigilanza e controllo, per la presenza di lavoratori irregolari o gravi violazioni in materia di Sicurezza sul Lavoro e Igiene.
Quando avviene la sospensione dell’attività lavorativa?

I provvedimenti di sospensione possono essere adottati dalle Aziende Sanitarie Locali e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro quando:

  • All’atto ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta impiegato senza instaurazione del rapporto di lavoro;
  • Vengono riscontrate gravi carenze in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro, indicate nell’allegato I del D. Lgs. 81/08.

Tra queste ultime vi sono:

    • Mancata elaborazione del DVR;
    • Assenza del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
    • Mancata formazione ed addestramento;
    • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
    • Mancanza del POS;
    • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto;
    • Mancanza di protezione contro il vuoto;
    • Mancata applicazione delle armature di sostegno;
    • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici;
    • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi;
    • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti;
    • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo;
    • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

 

Individuazione OBBLIGATORIA del preposto

Le nuove modifiche introdotte prevedono, inoltre, l’individuazione obbligatoria del preposto da parte del Datore di Lavoro e del Dirigente. Questa figura avrà il compito di effettuare le attività di vigilanza e la sua nomina dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli.
La mancata individuazione della stessa sarà sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d, con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis.

 

Formazione del datore di lavoro

Anche l’art. 37 del D. Lgs 81/08 è stato modificato e stabilisce che entro il 30 Giugno 2022 sarà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno individuati:

  • durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
  • modalità di verifica finale di apprendimento, obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche il sistema di verifica dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.Inoltre, la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento, dovrà avere cadenza biennale.
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