Immediata chiusura di una scuola per l’elevata presenza di Gas Radon

da Lo strillone

Un’eccessiva presenza di gas radon ha indotto ieri il sindaco di Torre Santa Susanna a ordinare l’immediata chiusura del plesso scolastico “Falcone” di via Tagliamento.

L’ordinanza del primo cittadino scaturisce dalle “diverse comunicazioni del dirigente scolastico circa le rilevazioni parziali effettuate” da un tecnico su incarico dello stesso preside. “Le aule con un’elevata concentrazione di gas radon – si legge in una comunicazione inviata lo scorso 13 settembre – ritenuto la seconda causa di tumori ai polmoni, non sono utilizzabili come classi e si disponga di altri spazi per le attività didattiche”.

Di qui, a partire da oggi, sono chiuse le aule 1-3-7 della palazzina A (quella grande) e le aule 1-2-3 della palazzina B (piccola), oltre al laboratorio polivalente.

Saccomanno spiega come gli alunni continueranno a frequentare la scuola grazie a doppi turni in altre aule sicure dello stesso plesso e in altri locali del plesso di via Mazzini. Dei fatti sono state informate Asl e Arpa Puglia, mentre nei prossimi giorni i tecnici dell’UniSalento effettueranno nuove e più accurate misurazioni.

Ma cos’è il gas radon? Si tratta di un gas “radioattivo naturale – si legge sul sito dell’Arpa Puglia – incolore e inodore”. “È generato dal decadimento del radio, cioè dal processo per cui una sostanza radioattiva si trasforma spontaneamente in un’altra sostanza, emettendo radiazioni”. “Il radio è – spiega a ancora l’Arpa – a sua volta, prodotto dalla trasformazione dell’uranio, presente nelle rocce, nel suolo nelle acque e nei materiali da costruzione”.

 

Nella Regione Puglia, la tutela dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti dal gas radioattivo di origine naturale denominato GAS Radon è disciplinata oltre che dalla normativa nazionale, con il D.Lgs 230/95 e successive modifiche e integrazioni, anche dalla recente Legge Regionale n. 30 del 03/11/2016 “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato”, modificata dalla Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017), che ha come campi di applicazione gli edifici destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, gli edifici non destinati all’istruzione e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali.

Rischio gas radon, gli obblighi previsti

–       Per gli ambienti destinati ad attività, ai committenti è fatto obbligo di avviare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dalla Legge (11/08/2017), una misurazione annuale (su base semestrale) del livello di concentrazione di attività del gas radon ed a trasmettere gli esiti al Comune interessato e ad Arpa Puglia.

–       In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Comune provvede ad intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore ai 30 giorni. L’eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità e, conseguentemente, la chiusura dell’edificio.

Rischio gas radon, i limiti fissati e le misurazioni

Qualora gli esiti di concentrazioni dovessero risultare superiori ai limiti fissati, l’immobile dovrà essere sottoposto a risanamento e le opere non potranno superare i 12 mesi.

Il livello limite di riferimento per la concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

Posizionamento dei dosimetri:

Gli ambienti, per quanto riguarda il numero di punti dove collocare i dosimetri possono essere per semplicità classificati sulla base delle loro dimensioni in due categorie principali:

1)      Locali separati di piccole dimensioni (inferiori a 50 m2): è sufficiente un dosimetro in ciascun locale;

2)      Locali di medie e grandi dimensioni: un dosimetro ogni 100 m2 di superficie

I dosimetri impegnati per effettuare le misure di radon dovranno essere posizionati:

–       Ad una altezza compresa fra circa 1 e 3 metri;

–       In un’area lontana da fonti di calore (stufe, termosifoni, caloriferi climatizzatori) e di ricambio d’aria (finestre e porte)

–       non andranno posizionati all’interno di armadi e contenitori chiusi.

Durante tutto il periodo di misura nelle stanze dovranno essere mantenute le “normali” condizioni di uso (inclusa la ventilazione).

Rischio gas radon, i locali che devono effettuare le misurazioni e le esenzioni

In linea di massima le misure non dovranno essere condotte in locali che non siano occupati con continuità dai lavoratori (10 ore al mese), come per esempio i locali di servizio, gli spogliatoi, gli ambienti di passaggio (come i corridoi), i magazzini.

Gli esercenti di attività con locali aperti al pubblico eseguono le misure, esclusivamente nei locali interrati, seminterrati e a piano terra, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete,

Sono esenti dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra (aperti al pubblico) con superficie non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione”.

 

Vuoi maggiori informazioni sulle misurazioni del Gas Radon? Clicca qui