Finalità, modalità, soggetti interessati e sanzioni

Con il Decreto Legislativo 116/2020 entra in vigore dal 1° gennaio 2023 l’obbligo di etichettare gli imballaggi dei prodotti immessi sul mercato con chiare indicazioni ai fini dello smaltimento.

Per imballaggi si intendono:

  • gli imballaggi sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;
  • gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito.

Sono esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale, cosiddetto B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire “persona fisica o giuridica” nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, professionale o di intermediazione). I produttori del canale B2B sono comunque tenuti a codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Inoltre, le indicazioni di etichettatura non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici per i quali la normativa di settore dispone già obblighi specifici.

Finalità

L’obiettivo primario della normativa è quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi. A tal fine il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il decreto di adozione delle “Linee Guida tecniche per l’etichettatura degli imballaggi” ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″, (Decreto Ministeriale 28 settembre n. 360) per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.

Modalità

L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. L’etichetta fornisce, infatti, informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.

L’etichettatura ambientale deve essere prevista per tutte le componenti SEPARABILI MANUALMENTE del prodotto. Per separabile manualmente si intende la componente che possa essere separata dal corpo principale dell’imballaggio senza rischi per la salute umana senza usare altri strumenti o utensili oltre alle mani.

L’etichettatura ambientale deve essere apposta:

  • Sulle singole componenti separabili dell’imballaggio, o
  • Sul corpo principale dell’imballaggio, o
  • Sulla componente sulla quale troviamo l’etichetta.

Un’alternativa alla tradizionale apposizione dell’etichettatura ambientale è l’utilizzo di soluzioni digitali, come i QR code.

Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie sopra descritte.

Le informazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta ambientale sono:

  • TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO, tramite descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica, es. “Bottiglia”
  • IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE, tramite codifica apposita. Es. PET1
  • FAMIGLIA DEL MATERIALE E INDICAZIONE SULLA RACCOLTA. Questa informazione può essere indicata in due diverse modalità:
    • Nel primo caso, è possibile utilizzare lo schema proposto da Vademecum del CONAI, che prevede l’indicazione della famiglia del materiale, seguito dal tipo di raccolta (differenziata/indifferenziata).
    • Il secondo metodo, invece, già largamente introdotto dalle aziende, prevede prima l’indicazione del tipo di raccolta (differenziata/indifferenziata) e, qualora si tratti di raccolta differenziata, l’indicazione del materiale di riferimento.

Le informazioni facoltative, invece, comprendono:

  • Indicazioni aggiuntive di SUPPORTO AL CONSUMATORE, es. come trattare il rifiuto – separare l’etichetta
  • Indicazioni aggiuntive sulle CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL’IMBALLAGGIO, cioè eventuali informazioni che indichino se l’imballaggio sia:
    • RICICLABILE, qualora conforme alla norma UNI EN 13430:2005e/o relativi marchi, se applicabile
    • CONTENUTO DI materiale RICICLATO
    • COMPOSTABILE, se conforme alla norma UNI EN ISO 13432:2002
    • Aderisce a: consorzi di filiera, ad esempio CONAI o altri sistemi EPR (di responsabilità estesa del produttore)

Soggetti interessati e responsabili

Saranno soggetti responsabili sia i produttori di imballaggi che gli utilizzatori di imballaggi (es. produttori di alimenti confezionati, vendita di alimenti da asporto, esercizi commerciali, ecc.).

Sanzioni

Il Testo Unico Ambientale, all’articolo 261, comma 3, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.200 ad € 40.000 per chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura. È fatta salva la possibilità di termine le score provando di aver acquistato entro il 31/12/222.

Per maggiori dettagli sulle informazioni da fornire e/o richiedere una valutazione sulle in base agli imballaggi utilizzati contattare i servizi di Impresa Sicura al seguente link oppure chiamare al 0831840607.