Dal 1 gennaio 2018 sono stati messi al bando i sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri utilizzati per imbustare frutta e verdura, carne, pesce, affettati. Al loro posto devono esserci shopper biodegradabili e compostabili e dovranno obbligatoriamente essere addebitati  sulla spesa dei clienti.  La legge 123/2017 dell’agosto scorso che attua la direttiva Ue 2015/720 persegue l’obiettivo di ridurre l’uso di borse in plastica a favore di buste realizzate in materiali biodegradabili e compostabili. Per essere a norma gli shopper dovranno:

  • essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale Uni En 13432;
  • essere realizzate con un contenuto di materia prima rinnovabile di almeno il 40% (che dovrà diventare il 50% a partire dal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021) determinato in base allo standard Uni Cen/Ts;
  • disporre dell’idoneità per uso alimentare;
  • essere cedute esclusivamente a pagamento.

Le nuove buste non potranno essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto delle merci.

Una borsa utilizzata nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, etc., che con diciture o altri mezzi tentasse di porsi al di fuori della normativa e che fosse priva anche di uno solo dei requisiti cumulativi previsti, rappresenterà un’elusione di legge per la quale scatteranno sanzioni fino a 100.000 euro.

Viene specificato, ai fini dell’individuazione del corretto spessore, che gli shopper per uso non alimentare sono solo quelli forniti negli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Rimane invariato il sistema sanzionatorio vigente con multe da 2.500 a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica.

Ai fini di una corretta applicazione della legge si allega una scheda informativa e si consiglia di comunicare ai clienti l’applicazione del prezzo di vendita del sacchetto, che andrà dai 2 ai 10 centesimi.

Come riconoscere i “sacchetti” biodegradabili compostabili  a pagamento autorizzati

Premesso che i sacchetti dovranno essere tutti commercializzati, è ammessa la vendita di sacchetti di plastica per la spesa, monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN 13432-2002 e di quelli riutilizzabili (realizzati in juta, tessuto, polietilene, polipropilene, tessuto non tessuto, cotone, rete, carta), in base a precisi requisiti di spessore:

  • 200 micron, per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare;
  • 100 micron, per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare;
  • 100 micron, per i sacchi senza manici esterni, se destinati all’uso alimentare (60 micron se non destinati all’uso alimentare).

 

Attenzione ai sacchetti  in commercio:

Sono banditi i sacchetti senza marchio o con marchi oggi fuorilegge in Italia, ovvero quelli in polietilene, polietilene a bassa densità e polietilene ad alta densità. Vietati anche i finti nuovi sacchetti ecologici (oxodegradabili in polietilene) che in realtà non sono biodegradabili e non sono compostabili anche se riportano scritte e diciture che richiamano all’ecologia e all’ambiente. Sono fatti di polietilene (PE) addizionato di sostanze che alla luce frantumano in tanti pezzetti il sacchetto. Non possono essere utilizzati nemmeno i sacchetti di plastica riciclata, riconoscibili dal marchio “Plastica Seconda Vita”, che, grazie alla loro robustezza, si riutilizzano più volte e sono ottenuti da plastica proveniente dalla raccolta differenziata, come da immagine di Impresa Sicura.

 

sacchetti biodegradabili sono “mollicci” al tatto e sono ottenuti da amido di mais, di patata o poliestere.

 

Come devono essere i sacchetti:

Guardando il sacchetto bisogna fare riferimento alla dicitura di conformità della norma EN 13432:2002 e cercare sul sacchetto la frase “Prodotto biodegradabile conforme alle normative comunitarie EN 13432” che di solito viene riportata lateralmente o nella zona frontale. Una seconda possibilità è di cercare i marchi che attestano la certificazione della biodegradabilità come “OK Compost” e “Compostable”.

Tali loghi sono inoltre dotati di un codice seguito da un numero (Sxxx o 7wxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la tracciabilità.

Va ricordato che il divieto non riguarda al momento i sacchetti per imbustare frutta e verdura in polietilene utilizzati nei reparti ortofrutta dei vari negozi e market, non essendo ritenuti “da asporto” ma a “protezione” dell’alimento.

sacchi conformi alla legge