Sapevi che anche le imprese sono obbligate a rendere noti i finanziamenti pubblici ricevuti? 

Questo è quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129. Secondo questa norma, la pubblicità deve esser  fatta entro il 30 Giugno dell’anno successivo a quello durante il quale l’impresa ha ricevuto la sovvenzione.

Nonostante questo, lo scorso Giugno il D.l. 52/2021 ha prorogato al 31 Dicembre 2021 il termine per  l’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti.  Per questo, dal 1° Gennaio 2022 la mancata pubblicità sarà soggetta a sanzioni.

 

In questo articolo troverai tutte le risposte a queste 5 domande:

  1. Chi è obbligato alla pubblicazione?
  2. Cosa deve essere pubblicato?
  3. In quali sanzioni si rischia di incorrere?
  4. Dove pubblicare i contributi ricevuti?
  5. Come procedere alla pubblicazione? Ti aiuta Confartigianato!

finanziamenti pubblici

Chi è obbligato alla pubblicazione?

Prima di tutto, i soggetti obbligati alla pubblicazione sono:

  • Società di Persone;
  • Società di Capitali;
  • Ditte Individuali;
  • Società Cooperative.

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

 

Cosa deve essere pubblicato?

In secondo luogo, la normativa dispone che le informazioni relative ai finanziamenti pubblici ricevuti debbano obbligatoriamente indicare:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
  • Data di incasso;
  • Causale.
In quali sanzioni si rischia di incorrere?

La violazione dell’obbligo di pubblicazione prevede:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti (con un importo minimo di €2.000);
  • Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Inoltre, nel caso in cui il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà una sanzione aggiuntiva, cioè la restituzione totale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

 

Dove pubblicare i contributi ricevuti?

È necessario fare una distinzione tra Società di Capitali e altri soggetti.

Le Società di Capitali, ad esempio, devono pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio d’esercizio.

Mentre, gli altri soggetti possono provvedere alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito internet o, in assenza di quest’ultimo, su quello dell’associazione di categoria di appartenenza.

 

Come procedere alla pubblicazione? Ti aiuta CONFARTIGIANATO!

Verifica con il tuo commercialista che i contributi che hai ricevuto siano stati pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e successivamente sul tuo sito aziendale. In caso negativo, puoi procedere rivolgendoti alla tua associazione di categoria.

Grazie a Confartigianato potrai richiedere il modulo in cui inserire i dati necessari e beneficiare del servizio di pubblicazione sul sito ufficiale, nella sezione dedicata agli associati.

Non rischiare di incorrere in sanzioni.
Diventa socio Confartigianato e l’associazione aiuterà la tua Impresa!